Assistenza regolatoria

L’assistenza regolatoria comprende tutte le attività necessarie all’immissione del prodotto in commercio in conformità alle normative vigenti nonché la costante verifica dei requisiti del prodotto già presente sul mercato a seguito di eventuali aggiornamenti normativi. Offriamo pertanto un servizio commisurato alle esigenze del committente, assicurando elevata qualità e celerità del lavoro svolto in sintonia con gli sviluppi continui del settore di riferimento.

Dall’ 11 luglio 2013 è ufficialmente in vigore il nuovo regolamento Europeo CE 1223/2009 che, rivolgendosi a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, regolamenta tutti i prodotti cosmetici instituendo norme che ogni produttore deve rispettare per una sicura immissione sul mercato.
Le linee guida ministeriali (LGM) contengono disposizioni applicabili agli integratori alimentari per aspetti non armonizzati a livello europeo, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 169/2004: “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze”.
Il nuovo regolamento dei Dispositivi Medici è già in vigore, e sostituisce le attuali direttive (93/42/CEE) (Medical Devices Directive, MDD) e sui dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE) (Active Implantable Medical Devices Directive, AIMDD).

ASSISTENZA COSMETICI

Dall’ 11 luglio 2013 è ufficialmente in vigore il nuovo regolamento Europeo CE 1223/2009 che, rivolgendosi a tutti gli stati membri dell’Unione Europea, regolamenta tutti i prodotti cosmetici instituendo norme che ogni produttore deve rispettare per una sicura immissione sul mercato. Lo scopo del regolamento CE 1223/2009 è quello di tutelare la sicurezza della salute umana, definendo i requisiti e i procedimenti relativi all’intera produzione cosmetica, proteggendo il mercato comunitario dall’introduzione di prodotti non conformi, fabbricati a basso costo e non in grado di garantire la sicurezza d’uso.

Il nuovo Regolamento (CE) 1223/2009 impone la stesura del PIF (Product Information File). Il PIF è un documento contenente tutte le informazioni riguardanti il cosmetico dalla produzione alla commercializzazione, tra cui la valutazione tossicologica in grado di stabilire la sicurezza per la salute umana del prodotto cosmetico e quindi l’idoneità all’immissione sul mercato. La redazione del PIF, perciò, è un passaggio estremamente delicato e di fondamentale importanza per le aziende.Il nostroteam di esperti nel settore, aiuta da anni le aziende nella corretta elaborazione del PIF con un servizio completo ed affidabile.

La Valutazione della Sicurezza viene redatta secondo le linee guida ufficiali e secondo l'allegato I del Regolamento (CE) 1223/2009. È un processo complesso che necessita una conoscenza esperta della composizione del prodotto, delle proprietà chimiche e fisiche dei suoi ingredienti, dei processi di produzione, della destinazione e del metodo di applicazione del prodotto. Assume quindi un ruolo chiave la figura del Valutatore: un professionista dotato delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per redigere un’accurata valutazione della sicurezza.

Un’importante porzione della valutazione sicurezza del prodotto cosmetico è descrivere il pericolo tossicologico di ciascuna delle sostanze nel prodotto finito, determinare l’esposizione potenziale ed elaborare una caratterizzazione dei rischi. Questi aspetti sono di cruciale importanza per effettuare una valutazione dei rischi. Gli endpoint da considerare dipendono da una serie di fattori, tra cui le vie di esposizione, le condizioni d’uso del prodotto, le caratteristiche fisico/chimiche e il possibile assorbimento della sostanza. La scelta degli endpoint pertinenti è di competenza del valutatore della sicurezza, che deve giustificare la propria decisione.

L’etichetta è il primo strumento che si interpone tra il prodotto ed il consumatore. Deve essere perciò sicuramente accattivante ma anche limpida e costituita da tutte le informazioni necessarie per un corretto e sicuro utilizzo.

Il regolamento europeo (CE) 1223/2009 dedica all’etichettatura l’Articolo 19, che descrive in modo esaustivo tutti i componenti di una etichetta a norma. I prodotti cosmetici, secondo il regolamento, possono essere immessi sul mercato solo se il recipiente e l'imballaggio recano in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili le seguenti informazioni:Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della Persona Responsabile, il Contenuto nominale al momento del confezionamento, la data di durata minima del cosmetico o il PAO (PeriodAfter Opening), le eventuali precauzioni per l'impiego del prodotto, Il numero del lotto di fabbricazione, la funzione del prodotto cosmetico, l'elenco degli ingredienti.

Prima dell’immissione sul mercato di qualsiasi cosmetico, il regolamento (CE) 1223/2009 obbliga la persona responsabile a notificare tale prodotto al portale europeo CPNP. La notifica non è altro che una trasmissione in formato elettronico del prodotto alla Commissione. La notifica al CPNP, come descrive l’articolo 13 del regolamento, può essere effettuata o come Persona Responsabile o come Distributore. La notifica di un prodotto al CPNP può essere anche aggiornata in seguito a modifiche del prodotto stesso nella sua totalità. La registrazione dell’azienda e la successiva notifica dei prodotti al portale CPNP è una fase fondamentale. Consente agli organi di controllo di accedere a tutte le informazioni riguardanti un determinato cosmetico per valutarne l’idoneità alla distribuzione.

Il nostro team di esperti è specializzato nell’attività di sdoganamento dei prodotti cosmetici. Il nostro compito è quello di guidare il cliente nella suddetta attività, permettendo ai distributori una corretta immissione dei prodotti sul mercato.

Inoltre, offriamo una consulenza normativa riguardo l’esportazione di prodotti cosmetici verso Paesi Extra-EU per le aziende che vogliono esportare i propri cosmetici, permettendo una vendita regolamentata e sicura.

Il Reg. CE 1223/2009 introduce la figura della Persona Responsabile, un ruolo chiave che a seconda delle dimensioni dell’azienda potrà essere assunto internamente o potrà essere incaricato come consulente esterno; identifica il fabbricante, ossia colui che produce, oppure dà mandato di produrre. In sostanza: è Persona Responsabile chi (persona o azienda) immette i prodotti in commercio, assumendosene la responsabilità. Ci proponiamo pertanto come supporto alle aziende assumendo il ruolo di Persona Responsabile per prodotti fabbricati in paesi extra-UE.

REVISIONE CLAIM

I claim sono indicazioni, frasi ed aggettivazioni che vengono apportati in etichetta o tramite pubblicità per descrivere caratteristiche, qualità e proprietà del prodotto cosmetico con l'obiettivo di informare il consumatore finale. I claim cosmetici sono regolamentati dalla normativa (UE) 655/2013 che si basa su 6 criteri comuni:

Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge.

Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente.Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.

Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili, indipendentemente dal tipo di supporto probatorio utilizzato per comprovarle. Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto ed ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico. Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace.

La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili. Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.

Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati.

Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore finale medio.

ASSISTENZA INTEGRATORI ALIMENTARI

Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa di settore (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169) come: “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”. Le linee guida ministeriali (LGM) contengono disposizioni applicabili agli integratori alimentari per aspetti non armonizzati a livello europeo, come previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 169/2004: “Apporto di vitamine, minerali e altre sostanze”. Dato che a tutt’oggi non è prevista l’armonizzazione dell’impiego delle sostanze diverse da vitamine e minerali, l’impiego di sostanze e preparati vegetali (botanicals) negli integratori è stato disciplinato sul piano normativo dal DM 9 luglio 2012, come modificato nell’allegato 1 dal decreto 27 marzo 2014, riportato nella sezione “Sostanze e preparati vegetali”.

L’etichettatura degli integratori alimentari deve essere conforme alla normativa. Le disposizioni legislative generali sull’etichettatura degli alimenti prevedono sia informazioni minime obbligatorie, sia informazioni facoltative, come ad esempio indicazioni nutrizionali e sulla salute normate a livello europeo dal Regolamento (CE) n. 1924/2006 o gli effetti fisiologici previsti dalle liste nazionali. Nell’etichetta di un integratore alimentare si deve anche riportare la denominazione «integratore alimentare» o sinonimi nonché altre specifiche diciture e avvertenze.

L’immissione in commercio è subordinata alla procedura di notifica dell’etichetta al Ministero della Saluteda parte di un Operatore del Settore Alimentare (OSA), debitamente registrato presso le autorità. Una volta superata tale procedura, i prodotti sono inclusi in un apposito elenco con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati nella stessa etichetta.

Con il Regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle informazioni nutrizionali e sulla salute (claim) fornite sui prodotti alimentari, tutti gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) dell’Unione Europea sono tenuti al rispetto di vincoli, requisiti e parametri connessi all’impiego di claims.

In base ai criteri stabiliti, non è consentito l’utilizzo di termini o indicazioni che attribuiscano al prodotto proprietà di prevenzione, cura o guarigione dalle malattie.

In Italia, in aggiunta ai claim autorizzati a norma del Regolamento (CE) n. 1924/2006, il Decreto del Ministero della Salute 10 agosto 2018 e successivi aggiornamenti sull’impiego di estratti e preparati vegetali negli integratori alimentari, include anche le linee guida ministeriali sugli effetti fisiologici dei botanicals.

ASSISTENZA DISPOSITIVI MEDICI

Il nuovo regolamento dei Dispositivi Medici è già in vigore, e sostituisce le attuali direttive (93/42/CEE) (MedicalDevices Directive, MDD) e sui dispositivi medici impiantabili attivi (90/385/CEE) (Active ImplantableMedicalDevices Directive, AIMDD). Tale normativa a seguito dell’inserimento di nuove prescrizioni per i fabbricati riguardanti soprattutto la sicurezza dei dispositivi, da dimostrare medianti studi clinici, la sorveglianza del mercato, la definizione più stringente delle classi di rischio di appartenenza, nonché il monitoraggio più rigoroso da parte degli organismi notificati, delle autorità nazionali competenti e della Commissione europea. Siamo a disposizione per accompagnarvi negli adempimenti che il nuovo regolamento implica.

REDAZIONE DI
FASCICOLI TECNICI

Il fascicolo tecnico è un documento di rilevante importanza in quanto raccoglie informazioni e documenti che descrivono nel dettaglio il dispositivo medico ed in particolare gli aspetti legati alla sicurezza ed all’efficacia del prodotto. Deve essere mantenuto costantemente aggiornato e viene sottoposto alla valutazione di un Organismo Notificato ai fini dell’ottenimento e del mantenimento della marcatura CE, requisito fondamentale per la commercializzazione dei DM nel mercato europeo.

REGISTRAZIONE IN BANCA
DATI EUDAMED

Eudamed è il sistema informatico sviluppato dalla Commissione Europea per attuare il Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (MDR) e il Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVDR). La nuova banca dati europea dei dispositivi medici Eudamed migliorerà la trasparenza e la condivisione delle informazioni sui dispositivi immessi sul mercato dell'UE.

VERIFICA E REVISIONE
LEGACY DEVICE

La regola generale dell’articolo 5 del Mdr è che a partire dal 26 maggio 2021 ogni dispositivo medico deve essere immesso sul mercato solo se conforme alla nuova normativa. L’articolo 120 stabilisce però una deroga consentendo a una buona parte di dispositivi (chiamati appunto “legacy”) di continuare a essere immessi sul mercato in conformità alla precedente direttiva.

PROTOCOLLO DI
SORVEGLIANZA P.M.S.

Effettuiamo attività di sorveglianza post-marketing (PMS) secondo i requisiti delle attuali Direttive e del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) per una commercializzazione sicura nel tempo.

PROTOCOLLO POST MARKET
CLINICAL FOLLOW-UP

PMCF è una raccolta attiva di dati sull'esperienza clinica con il dispositivo dopo il rilascio sul mercato. Queste attività derivano dall'analisi dei dati registrati durante il normale utilizzo e capaci di impostare una nuova indagine clinica. I requisiti normativi europei consigliano ai produttori di dispositivi medici di considerare il PMCF come parte del loro piano di sorveglianza post-vendita in quanto i dati clinici raccolti nella fase di pre-marketing potrebbero essere troppo limitanti per identificare eventi o incidenti rari. Il follow-up clinico post-marketing è fondamentale per identificare rischi nuovi e sconosciuti.

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